CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Documentazione
Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di
soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Attestazione della regolare attività lavorativa sul territorio
nazionale per almeno tre mesi relativo al pregresso lavoro stagionale;
Modello UNI-LAV (comunicazione obbligatoria di assunzione per lavoro stagionale);
Autocertificazione dell’iscrizione
dell’impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
Autocertificazione della posizione previdenziale
e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore
di lavoro;
Copia del documento di identità del datore o del legale
rappresentate della società richiedente (se quest’ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);
Proposta di lavoro per la stipula di un
contratto di soggiorno a tempo indeterminato o determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e
non inferiore a 20 ore settimanali e, (in caso di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato), orario di lavoro settimanale, retribuzione;
Documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero: Idoneità
alloggiativa;
Cessione Fabbricato ex art.7 del D.Lgs. 286/98
Permesso di Soggiorno in corso di validità/Ricevuta richiesta permesso di soggiorno del richiedente;
Passaporto (o altro documento di identità equipollente) in corso di validità del lavoratore;
Attestazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi (3 -Busta-paga);
L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. 286/1998 consente la conversione se il lavoratore stagionale ha lavorato almeno 3 mesi e ha un’offerta di lavoro subordinato. La norma non richiede che il permesso sia ancora valido né fissa un termine preciso.
In generale esiste un periodo di tolleranza di 60 giorni, ma la giurisprudenza (es. Consiglio di Stato n. 7995/2022 e TAR Lazio n. 1840/2024) considera la scadenza un termine non rigido.
Quindi, la conversione è possibile anche oltre la scadenza, se ci sono i requisiti (soprattutto un contratto di lavoro valido).
Documentazione
Richiesta di nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
(no-laureati, quote)
– ultima dichiarazione dei redditi presentata dal datore di lavoro (persona fisica\persona giuridica\datore di lavoro privato) in originale,
– ultimo bilancio depositato delle società di capitali corredato dalla ricevuta di deposito al registro delle imprese;
– ultima comunicazione dei dati IVA inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate
Autocertificazione dell’iscrizione
dell’impresa (datore di lavoro) alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
Autocertificazione della posizione previdenziale
e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore
di lavoro;
Copia del documento di identità del datore o del legale
rappresentate della società richiedente (se quest’ultimo è straniero, anche la copia del titolo di soggiorno);
dichiarazione del datore di lavoro che dimostra la volontà di assumere, con indicazioni relative al contratto, livello, mansione, durata del rapporto di lavoro (in caso di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato), orario di lavoro settimanale, retribuzione;
Documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero: Idoneità
alloggiativa;
Cessione Fabbricato ex art.7 del D.Lgs. 286/98
Permesso di Soggiorno in corso di validità/Ricevuta richiesta permesso di soggiorno del richiedente;
Passaporto (o altro documento di identità equipollente) in corso di validità del lavoratore;
Attestazione dello svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi (3 -Busta-paga);
L’art. 24, comma 10, del D.Lgs. 286/1998 consente la conversione se il lavoratore stagionale ha lavorato almeno 3 mesi e ha un’offerta di lavoro subordinato. La norma non richiede che il permesso sia ancora valido né fissa un termine preciso.
In generale esiste un periodo di tolleranza di 60 giorni, ma la giurisprudenza (es. Consiglio di Stato n. 7995/2022 e TAR Lazio n. 1840/2024) considera la scadenza un termine non rigido.
Quindi, la conversione è possibile anche oltre la scadenza, se ci sono i requisiti (soprattutto un contratto di lavoro valido).
Documentazione
LAVORO AUTONOMO (no- laureati, quote)
Permesso di soggiorno per motivo di studio in corso di validità
- Specificazione della tipologia di lavoro autonomo
- Dichiarazione rilasciata da:
- Amministrazione competente (abilitazione, licenza o autorizzazione), oppure
- Ente preposto alla ricezione della denuncia di inizio attività, oppure
- Ordine professionale (se previsto)
Documentazione che dimostri la disponibilità economica, ad esempio:
- Contratti d’opera
- Contratti di collaborazione a progetto
- Fatture emesse
- Ritenute d’acconto
- Copia completa del passaporto (tutte le pagine, anche quelle bianche)
- Numero di telefono del richiedente
- Indirizzo e-mail del richiedente
Presentare uno dei seguenti documenti:
- Contratto di affitto
- Contratto di comodato
- Documentazione di proprietà dell’alloggio
- Autocertificazione di ospitalità compilata dal proprietario
- Dichiarazione di domicilio presso “casa dello studente” dell’Università
- Certificato di idoneità alloggiativa oppure
- Certificato di idoneità igienico-sanitaria
Se non disponibile:
- Ricevuta della richiesta del certificato (da richiedere presso il Comune o ASL competente)
